USO DELLE ARMI:
L'uso delle armi a fuoco e quindi la loro detenzione è consentito ai privati limitatamente all'ambito di liceità amministrativa che ne legittima rispettivamente la detenzione o il porto; così, nell'ambito della detenzione lecita, e finché un'arma non sia portata dal soggetto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, questi potrà farne lecitamente tutti gli usi che non incidano in norme di specifico divieto, ma non potrà non solo minacciare o ledere terze persone, ma neppure sparare al di fuori della propria casa, se il luogo è abitato, o lungo la pubblica via o in direzione di essa (art. 703 C.p.: ) ed è chiaro che l'esplosione di colpi d'arma da fuoco all'interno della propria abitazione se non isolata, può arrecare disturbo o allarme nei vicini con gravi conseguenze.
In parole povere chiunque riceva una licenza per la detenzione delle armi e le relative munizioni potrà portarle e usarle negli ambiti espressamente a lui circoscritti, cioè quelli della propria abitazione, all'interno cioè delle mura domestiche. In esse egli potrà portare l'arma in dosso anche carica purchè ciò non si fatto per minacciare i vicini o indiscriminatamente chiunque acceda all'abitazione. Nei limiti del rumore e della sicurezza il possessore delle armi può anche usare l'arma nella propria abitazione per esercitarsi al tiro. Ad essa fanno parte le appartenenze che però sono limitate all'uscio di casa e al limite, dove la stessa sia isolata, all'aia o lo spiazzo antistante la porta d'entrata. Non sono appartenenze dell'abitazione, per cui non si può portare l'arma in esse, la campagna antistante o di proprietà, il fienile, il garage separato.
Art. 703 c.p. - Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco [c.p. 704], accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro ....
In considerazione della attuale giurisprudenza l'uso di armi a fuoco si può ritenere lecito solo la dove esse siano usate in luogo isolato, non possano arrecare disturbo, allarme o pericolo a terze persone e ciò sia fatto nel rispetto di ogni altra norma sia di sicurezza che di inquinamento acustico e danneggiamento di zona boschiva.